Con la delibera del 18 giugno 2020, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che a partire dal triennio 2020-2022 gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM. Ma in cosa consiste l’obbligo ECM per gli psicologi?
COSA SONO GLI ECM?
I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), oltre ad essere diventato un obbligo formativo, hanno l’obiettivo di “guidare” il professionista della salute nella sua formazione. Molto ha fatto discutere questa obbligatorietà. In primis, nel Codice Deontologico degli psicologi (Art. 5) è già espresso l’obbligo all’aggiornamento continuo:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale […]”
In secondo luogo, questi ECM non sono su misura della disciplina psicologica ma son nati come formazione medica. Sarebbe più utile un’Educazione Continua in Psicologia (ECP). La formazione è necessaria ed utile per migliorare ed accrescere le proprie competenze. Tali competenze non devono essere per forza teoriche ma possono essere anche di natura pratica.
GESTIONE ACQUISIZIONE ECM
Per il triennio 2020/2022 si dovranno acquisire 150 crediti. I neo-iscritti all’Albo degli psicologi possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Quindi se vi siete iscritti il 01/03/2021, l’obbligo inizierà il 01/01/2022.
Inoltre, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, il 21/10/2019, ha deliberato con un comunicato che
“gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i 50 crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.”
Ci sono vari modi per acquisire i crediti ECM. Vi riporto quelli più comuni:
- Formazione classica con convegni, conferenze, congressi, sia in presenza che in video.
- Training: tutte quelle attività in cui la persona acquisisce nuove conoscenze e abilità (tirocini, training, affiancamenti, addestramenti, supervisione in psicoterapia, etc.). È obbligatoria la presenza di un formatore tutor.
- Attività di ricerca e dottorato, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche.
- Formazione a Distanza (FAD) con strumenti cartacei o digitali.
- Docenza, tutoraggio.
Per gli eventi ECM non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti (paragrafo 3.4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario).
Per visualizzare tutti i crediti ECM acquisiti è necessario utilizzare l’anagrafica del Co.Ge.A.P.S. un organismo che gestisce la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai singoli professionisti. In caso di eventuali problemi di registrazione o nel calcolo ECM contattate lo staff Co.Ge.A.P.S. all’email [email protected] o al numero 06.36000893 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
ESONERO ED ESENZIONE DAGLI ECM
Per chi ha lavorato nell’anno 2020, c’è un’esenzione di 50 ECM a causa della pandemia Covid-19.
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui lo psicologo può usufruire. Per richiederli, dovrà compilare ed inserire un modulo scaricabile nel portale Co.Ge.A.P.S., allegando le opportune certificazioni. É possibile inserire gli Esoneri (frequenza a Corsi di Specializzazione, Master universitari, ecc), le Esenzioni (congedo per maternità, malattia, ecc,).
E’ possibile, inoltre, acquisire crediti tramite l’autoformazione (massimo 20% del fabbisogno formativo, 30 ECM) ovvero tramite lo studio di materiali durevoli/letture scientifiche tramite autodichiarazione.
Chi non esercita la professione di psicologo ma è iscritto all’Albo dovrà, ad oggi, comunque provvedere alla propria formazione ECM.